ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE

ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE

Il presente Accordo di non divulgazione (l'" Accordo ") è stipulato e sottoscritto in data [ Data ], da e tra Bendata, con sede a Milano, Italia (la " Parte divulgante "), e [ Nome della parte ricevente ], con sede in [ Indirizzo della parte ricevente ] (la " Parte ricevente ").

 

1. Definizione di informazioni riservate

(a) Ai fini del presente Contratto, per "Informazioni riservate" si intendono tutti i dati o le informazioni di proprietà della Parte divulgante e non generalmente noti al pubblico, in forma tangibile o intangibile, indipendentemente dal mezzo fornito, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) strategie di marketing, piani, informazioni finanziarie o proiezioni, operazioni, stime di vendita, piani aziendali e risultati delle prestazioni; (ii) piani di prodotti o servizi ed elenchi di clienti o fornitori; (iii) informazioni scientifiche o tecniche, invenzioni, progetti, processi, procedure, formule, miglioramenti, tecnologie o metodi; (iv) concetti, relazioni, dati, know-how, lavori in corso, progetti, strumenti di sviluppo, specifiche, software per computer, codice sorgente, codice oggetto, diagrammi di flusso, database, invenzioni e segreti commerciali; (v) qualsiasi altra informazione che dovrebbe essere ragionevolmente riconosciuta come riservata; e (vi) qualsiasi informazione generata dalla Parte ricevente o dai suoi rappresentanti che contenga, rifletta o derivi da quanto precede.

(b) Le Informazioni riservate non includono informazioni che: (i) erano legittimamente possedute dalla Parte ricevente prima di riceverle dalla Parte divulgante; (ii) diventano legittimamente note alla Parte ricevente da una fonte terza senza obbligo di riservatezza; (iii) sono o diventano generalmente note al pubblico senza alcuna colpa della Parte ricevente; (iv) sono sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente senza l'uso o il riferimento alle Informazioni riservate della Parte divulgante; o (v) devono essere divulgate per legge o da un'autorità di regolamentazione, a condizione che la Parte ricevente ne dia tempestiva comunicazione scritta alla Parte divulgante.

2. Divulgazione di informazioni riservate

La Parte Divulgante può divulgare Informazioni Riservate alla Parte Ricevente. La Parte Ricevente si impegna a: (a) limitare la divulgazione di Informazioni Riservate ai propri amministratori, funzionari, dipendenti, agenti o rappresentanti ("Rappresentanti") che necessitano di conoscere tali informazioni per il rapporto commerciale tra le parti; (b) informare i propri Rappresentanti della natura riservata delle informazioni e vincolarli a obblighi di riservatezza non meno rigorosi di quelli previsti dal presente Contratto; (c) proteggere la riservatezza delle informazioni con almeno lo stesso livello di attenzione utilizzato per proteggere le proprie informazioni riservate; e (d) non divulgare Informazioni Riservate a terzi senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante.

3. Utilizzo delle informazioni riservate

La Parte Ricevente accetta di utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini del rapporto commerciale tra le parti. Non vengono concessi o implicitamente concessi altri diritti o licenze sulle Informazioni Riservate. La titolarità delle Informazioni Riservate rimane esclusivamente della Parte Divulgante e qualsiasi utilizzo di tali informazioni da parte della Parte Ricevente andrà a beneficio della Parte Divulgante.

4. Divulgazione obbligatoria

Se la Parte Ricevente è tenuta a divulgare Informazioni Riservate per legge o per ordine governativo, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla Parte Divulgante per consentire la richiesta di un ordine di protezione o di altro rimedio. Qualora la divulgazione sia obbligatoria, la Parte Ricevente divulgherà solo la quantità minima di informazioni necessarie e collaborerà con la Parte Divulgante per proteggere tali informazioni.

5. Termine

Il presente Contratto avrà validità per due anni dalla data di stipula, con possibilità di proroga di un anno qualora siano in corso trattative relative al rapporto commerciale. L'obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni divulgate durante il periodo di validità continuerà a tempo indeterminato.

6. Rimedi

Entrambe le parti riconoscono che la divulgazione non autorizzata di Informazioni Riservate causerebbe un danno irreparabile alla Parte Divulgante. Pertanto, la Parte Divulgante ha il diritto di richiedere un provvedimento ingiuntivo in aggiunta a qualsiasi altro rimedio legale. In qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto, la parte prevalente ha il diritto di ottenere il rimborso delle spese legali e dei relativi onorari ragionevoli.

7. Restituzione delle informazioni riservate

Alla risoluzione del presente Contratto o su richiesta, la Parte ricevente restituirà o distruggerà tutto il materiale contenente Informazioni riservate e certificherà tale distruzione per iscritto, salvo quanto richiesto dalle politiche di conservazione dei documenti della Parte ricevente.

8. Avviso di violazione

La Parte ricevente dovrà informare immediatamente la Parte divulgante di qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di Informazioni riservate e collaborare per riprendere possesso delle informazioni e impedire ulteriori utilizzi non autorizzati.

9. Nessun accordo vincolante per la transazione

Il presente Contratto non obbliga alcuna delle parti a procedere con alcuna transazione commerciale. Entrambe le parti si riservano il diritto di interrompere le discussioni in qualsiasi momento. Gli obblighi di riservatezza qui contenuti rimarranno validi anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente Contratto.

10. Garanzia

Non viene fornita alcuna garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza delle Informazioni Riservate. La Parte Divulgante non sarà responsabile per l'utilizzo delle informazioni o per eventuali errori od omissioni in esse contenuti.

11. Varie

(a) Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti in merito alle Informazioni Riservate e sostituisce tutti gli accordi precedenti. Qualsiasi modifica deve essere redatta per iscritto e firmata da entrambe le parti.

(b) Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Eventuali controversie saranno risolte presso i tribunali italiani ed entrambe le parti accettano la giurisdizione e il foro competente in Italia.

(c) La mancata applicazione di una qualsiasi disposizione del presente Contratto non costituisce una rinuncia a alcuna disposizione o diritto.

(d) Qualora una qualsiasi disposizione del presente Contratto dovesse risultare inapplicabile, essa verrà modificata per riflettere l'intenzione delle parti e le restanti disposizioni rimarranno in vigore.

(e) Le comunicazioni ai sensi del presente Contratto devono essere redatte per iscritto e consegnate agli indirizzi sopra indicati o a qualsiasi altro indirizzo specificato da una delle parti.

(f) Il presente Contratto è personale per le parti e non può essere ceduto senza il previo consenso scritto. Esso è vincolante e va a beneficio delle parti e dei rispettivi successori e aventi causa.

IN FEDE DI CHE, le parti hanno sottoscritto il presente Contratto a partire dalla data sopra indicata.

Parte divulgante: Bendata

Di: ___________________________
Nome: _________________________
Titolo: __________________________

Parte ricevente:

Di: ___________________________
Nome: _________________________
Titolo: __________________________